I vaccini obbligatori (e gratuiti), per i minori compresi tra gli zero e i 16 anni (anche per i minori stranieri non accompagnati nella stessa fascia d’età) sono dieci: antipoliomelitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricella e anti haemophilus influenzae tipo B. Per il piano vaccinale a seconda dell’età del minore si guardino le tabelle sul sito del ministero della Salute, www.salute.gov.it. Lo stesso decreto consiglia altre vaccinazioni gratuite, ma non obbligatorie, perché al momento non si registrano numeri tali da indurre l’obbligatorietà nel nostro Paese.
Per quanto riguarda gli asili nido o le scuole dell’infanzia, la non vaccinazione esclude dalla frequenza i bambini, anche se i genitori pagano la sanzione prevista. Tale sanzione, si legge sul sito governativo, “estingue l’obbligo della vaccinazione ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.
Diverso il caso della scuola dell’obbligo, dove un bimbo non vaccinato non può comunque non essere ammesso, sia alla normale frequenza dell’anno scolastico sia all’ammissione di eventuali esami di fine ciclo o di ammissione. Un bambino può non essere vaccinato (o la vaccinazione può essere differita) ove sussista un accertato pericolo per la sua salute. Ad attestarlo deve essere o il medico di medicina generale o il pediatra. In questo caso il minore verrà inserito in classi frequentate soltanto da minori vaccinati o immunizzati (chi ha già contratto la malattia).
È la Asl territorialmente competente che deve verificare il percorso vaccinale fatto dal minore. Nel caso riscontri inadempienze da parte dei genitori deve fare un richiamo e, in caso di non adempienza successivamente al primo richiamo, somministrare la sanzione prevista dalla legge. Per iscrivere i figli alle scuole non dell’obbligo sarà necessario presentare la documentazione di effettiva vaccinazione, a partire dall’anno scolastico 2018-2019. Per il prossimo anno scolastico, basterà l’autocertificazione dei genitori, ma entro il 10 marzo del 2018 bisognerà presentare la documentazione definitiva.