Ieri, il Ministro della Giustizia Nordio ha confermato in Parlamento l’intenzione del governo di presentare ricorso contro la decisione della giudice di Catania, che non ha convalidato il trattenimento di quattro migranti nel centro di Pozzallo. A Prisma, intervistata da Lorenza Ghidini, Vitalba Azzollini, giurista ed editorialista de Il Domani, ha spiegato perché i giudici di Catania e Firenze hanno deciso di non applicare il decreto sull’immigrazione del governo.
Diciamo subito che il ricorso contro la decisione della giudice di Catania è in corso di predisposizione, quindi stiamo aspettando di conoscere le motivazioni precise. Tuttavia, è importante notare che queste due pronunce, quella di Catania in sede monocratica e quella del Tribunale di Firenze in sede collegiale, infliggono un colpo importante alle strategie del governo e in particolare del Viminale per quanto riguarda l’immigrazione, e lo fanno da diverse prospettive. Entrando nei dettagli dei casi esaminati a Catania, che riguardano quattro richiedenti asilo, e a Firenze, con un caso di richiedente asilo, dobbiamo sottolineare che queste sentenze sollevano interrogativi su alcuni pilastri delle strategie del governo.
Un aspetto chiave concerne il trattenimento dei richiedenti asilo provenienti da paesi considerati sicuri, con un periodo di trattenimento previsto di quattro settimane. Il giudice di Catania sostiene che, sebbene le direttive europee prevedano il trattenimento, esso dovrebbe essere valutato caso per caso, tenendo conto delle circostanze personali dei migranti. In altre parole, il fatto che qualcuno provenga da un paese considerato sicuro non dovrebbe essere l’unico criterio per il trattenimento, poiché le condizioni personali possono comunque mettere a rischio l’individuo in quel paese. Il governo, d’altro canto, applica il trattenimento in modo generalizzato.
Il secondo punto riguarda il trattenimento in zone definite di frontiera. I giudici stanno sollevando critiche poiché l’Italia, attraverso una sorta di finzione giuridica, definisce zone di frontiera anche luoghi come Brindisi, Taranto e Ragusa, il che non è conforme alle direttive dell’Unione Europea. Come ha dichiarato la giudice, quando il recepimento di una direttiva europea avviene in modo non conforme alla direttiva stessa, prevale il diritto europeo. Quindi la giudice ha deciso di non applicare la norma italiana e invece ha applicato la direttiva europea corretta.
Il terzo punto affrontato dal giudice di Catania riguarda la garanzia finanziaria prevista dal governo. Anche in questo caso, il giudice ritiene che questa garanzia debba essere valutata caso per caso.
Per quanto riguarda la lista dei paesi sicuri, l’Italia ha stabilito che tutti i migranti provenienti da questi paesi debbano essere trattenuti in centri di rimpatrio, che in realtà sono centri di detenzione. Abbiamo già parlato di come la giudice di Catania abbia smontato questa affermazione.
I giudici di Firenze, invece, hanno portato il loro ragionamento ancora più avanti, mettendo in discussione la validità stessa della lista dei Paesi sicuri. Hanno preso in considerazione la Tunisia e hanno sollevato dubbi sulla sua effettiva sicurezza. È importante sottolineare che il giudice non ha cercato di interferire con le scelte del governo, ma ha invece valutato come sia stata formulata la lista dei paesi sicuri.
In questo caso il tribunale ha criticato il governo per non aver considerato adeguatamente alcuni documenti e per non aver seguito l’iter previsto per la valutazione dei requisiti di sicurezza di un paese. Questo iter è stato codificato in una direttiva comunitaria e documentato presso la Farnesina, condiviso anche con il Viminale. La verifica dei requisiti di sicurezza deve però essere continua e non può limitarsi a dichiarare una volta per tutte che un paese è sicuro. Soprattutto, è importante che questa verifica avvenga in modo adeguato. Quindi, mentre è vero che i giudici non possono interferire direttamente nelle scelte del governo, possono sicuramente esaminare l’adozione di atti amministrativi, come il decreto del Ministero degli Esteri che definisce la lista dei paesi sicuri.