“Siamo al paradosso: si è coniugi quando ci si unisce, ma non lo si è più quando si tratta di adottare!”
Scappa una riso amaro a Luciano Spina, consigliere presso la Corte d’Appello di Brescia. E non ha dubbi: “E’ una legge che nella nuova formulazione penalizza i più deboli, cioè i minori, e si espone a ricorsi alla corte costituzionale”.
Al Dott. Spina abbiamo chiesto di chiarire un po’ di dubbi: cosa cambia ora con l’emendamento del Governo, cosa succede ora che l’adiozione del figlio del partner è stata stralciata.
“Innanzitutto si crea un paradosso: la legge qualifica come coniugi i contraenti della coppia. Da operatore del diritto stupisce che sia stata espressamente esclusa l’equiparazione allo stato di coniuge solo nel campo dell’adozione. Si è coniugi nel momento dell’unione, ma non quando si va ad adottare. Risalta, nella formulazione di questa norme, il non voler considerare i figli di queste coppie come soggetti di diritto”.
“Chi intende veder riconosciuto il legame col proprio partner all’interno della coppia, dovrà comunque passare dalla strada giudiziaria, con tutti i rischi che questo comporta. Il riconoscimento non è automatico, tribunali diversi hanno deciso in modo diverso. E senza la norma chiara sulla “stepchild adoption” che noi auspicavamo la decisione resterà discrezionale”.
Per Spina “la politica ci critica – spesso a ragione – perchè la magistratura fa da supplente. Poi però è la stessa politica che ci delega a decisioni che le spetterebbero. Stavolta è avvenuto nei confronti dei soggetti più deboli, i minori, che dovevano essere tutelati”.
C’è un dubbio, un timore che circola in queste ore tra le coppie dello stesso sesso che vogliono intraprendere questo percorso: l’esclusione della fedeltà tra gli obblighi introdotti dalla legge, e la maggior facilità dello scioglimento dell’unione, possono influire sul giudizio del magistrato che deve valutare la stabilità di una coppia che deve crescere un figlio?
Almeno su questo punto arriva una rassicurazione.
“Non credo che influirà, fin qui i giudici che hanno deciso favorevolmente, lo hanno fato in assenza di un legame riconosciuto. Il parametro resta sempre e comunque l’interesse del minore”.
C’è da aspettarsi però una valanga di ricorsi: “Una legge così configurata, in questa nuova formulazione, ha aspetti discriminatori che possono prestarsi a possibili rilievi di legittimità costutzionale” conclude Luciano Spina.